(massima n. 1)
Il reato di appropriazione di «cose» avute per errore o per caso fortuito (art. 647, comma 1, n. 3, c.p.) č configurabile anche con riguardo all'appropriazione di denaro conformemente a quanto previsto dall'art. 646 c.p., rispetto al quale la norma in esame si pone in rapporto di specialitą, a nulla rilevando che l'appropriazione del denaro sia invece espressamente prevista nel n. 1 del medesimo art. 647 c.p.