(massima n. 1)
La procura alle liti abilita il procuratore, per la discrezionalitą tecnica che gli spetta nell'impostazione della lite, a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta pił rispondente agli interessi del proprio rappresentato, ma non gli conferisce il potere di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa, qual'č la rinuncia, per la quale occorre un mandato speciale. (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha escluso che tra le attribuzioni del procuratore rientri quello di rinunziare ad eventuali eccezioni, in particolare nella specie all'eccezione di nullitą della C.T.U.).