(massima n. 1)
Lo «stato di bisogno» della persona offesa, già costituente requisito per la configurabilità del reato di usura, secondo l'originaria formulazione dell'art. 644 c.p., ed attualmente rilevante come causa di aggravamento della pena, ai sensi del comma quinto, n. 3, dello stesso art. 644, nella formulazione introdotta all'art. 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108, non può essere ricondotto ad una situazione di insoddisfazione e di frustrazione derivante dall'impossibilità o difficoltà economica di realizzare qualsivoglia esigenza avvertita come urgente, ma deve essere riconosciuto soltanto quando la persona offesa, pur senza versare in stato di assoluta indigenza, si trovi in una condizione anche provvisoria di effettiva mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze definibili come primarie, cioè relative a beni comunemente considerati come essenziali per chiunque.