(massima n. 1)
In tema di usura, per l'individuazione della natura usuraria degli interessi, nel caso in cui tra il soggetto agente e la vittima sussista una complessitą di rapporti economici, occorre avere riguardo ai singoli episodi di finanziamento e quindi alle specifiche dazioni o promesse, non potendosi procedere al conteggio globale degli interessi dovuti in virtł della pluralitą dei prestiti.