(massima n. 1)
In tema di usura, ai fini della configurabilitą della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203, pur non essendo necessario che l'agente appartenga ad una associazione mafiosa, occorre rendere espliciti e definiti i concreti tratti esteriori del comportamento criminoso che ne connotano l'ascrizione alla metodologia mafiosa.