(massima n. 1)
Ai fini della preclusione del giudicato, l'identitā del fatto č configurabile solo quando questo si realizza nelle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone; ne consegue che costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi del medesimo reato, sia un'ulteriore estrinsecazione dell'attivitā del soggetto agente, diversa e distinta nello spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza definitiva. (Fattispecie relativa a contestazioni di estorsioni che, pur riferibili al medesimo contesto di dispute sorte tra le parti dopo lo scioglimento di un rapporto societario, erano avvenute in luoghi e tempi diversi).