(massima n. 1)
Ricorre il delitto di circonvenzione di incapace e non gią quello di estorsione nell'ipotesi in cui l'imputato, dietro promessa di una bustina di droga, induca un soggetto che versi in stato di agitazione per crisi di astinenza, a sottoscrivere una reintegrazione di debito e a firmare cambiali. (Fattispecie in tema di dedotta violazione dell'art. 477 c.p.p.).