(massima n. 1)
Nel reato di circonvenzione di incapace, costituisce induzione a compiere atti che importino effetti giuridici dannosi qualsiasi attivitą di eccitamento, di stimolo, di suggestione, e, quindi, l'uso di qualsiasi mezzo idoneo a determinare nel soggetto passivo il consenso al compimento di un atto giuridico, di guisa che venga a stabilirsi un nesso di causalitą fra l'abuso dello stato di infermitą o di deficienza psichica dello stesso oggetto passivo e l'evento, il quale si concreta nel compimento dell'atto.