(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del reato di circonvenzione di incapaci, in presenza di situazioni di infermitā o deficienza psichica di minor portata e/o transitorie occorre provare che il soggetto passivo, nel momento del singolo atto dispositivo che si assume pregiudizievole, era circonvenibile, e che, di fatto, č stato indotto abusivamente all'atto pregiudizievole.