(massima n. 1)
Costituisce un atto con effetti pregiudizievoli e, quindi, idoneo ad integrare la fattispecie di circonvenzione di persone incapaci l'apertura di un libretto cointestato ad autore e vittima, essendo sufficiente che l'atto sia idoneo a ingenerare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo che l'ha posto in essere o per altri.