(massima n. 1)
L'integrazione della fattispecie criminosa della circonvenzione di persone incapaci non richiede che il soggetto passivo versi in stato di incapacitą di intendere e di volere, essendo sufficiente che esso sia affetto da infermitą psichica o deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico, che sebbene meno grave dell'incapacitą, risulti tuttavia idonea a porlo in uno stato di minorata capacitą intellettiva, volitiva od affettiva che ne affievolisca le capacitą critiche.