(massima n. 1)
L'art. 643 c.p. non richiede che l'incapace sia privo della capacitą d'intendere in maniera totale ovvero permanente, essendo sufficiente che lo stato di infermitą psichica sia limitato ad alcune manifestazioni, anche solo ricorrenti, delle quali l'agente abbia abusato mediante induzione a compiere un atto che un individuo di media normalitą psichica non avrebbe acconsentito a compiere.