(massima n. 1)
Il reato di circonvenzione di persona incapace non esige, nel soggetto passivo, un'infermitā mentale catalogabile fra le varie forme morbose indicate dalla scienza psichiatrica, ma č sufficiente che la vittima versi in una semplice deficienza psichica che, senza sconfinare nel caso patologico, importi uno stato di menomazione del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo, che sia tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione.