(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del reato di circonvenzione di persone incapaci ex art. 643 c.p., lo stato di deficienza psichica o l'infermitą del soggetto passivo costituisce un presupposto per il quale vi deve essere assoluta certezza della sua sussistenza. Ne consegue che in mancanza di tale certezza il reato va escluso del tutto e l'imputato assolto con formula ampia.