(massima n. 1)
Per la consumazione del reato di circonvenzione di persone incapaci, ex art. 643 c.p., è necessaria l'esistenza di uno stato di infermità o deficienza psichica di una persona: per l'esistenza di tale stato, non occorre una vera e propria malattia mentale, ma occorre pur sempre un'effettiva e notevole menomazione delle facoltà intellettive o volitive, tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri. L'incapacità del soggetto passivo costituisce il presupposto del reato e, pertanto, vi deve essere l'assoluta certezza della sua sussistenza. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste, la perizia psichiatrica aveva dimostrato che il soggetto passivo, al momento dei fatti, era capace di avere cura dei propri interessi economici, escludendo il decadimento delle sue facoltà intellettive e volitive, né la corte d'appello aveva individuato altri elementi per ritenerlo affetto da indebolimento mentale e comunque facilmente suggestionabile).