(massima n. 1)
L'art. 640 quater c.p., nello stabilire che, nei casi di cui agli artt. 640, secondo comma, n. 1 (truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico ovvero con pretesto di esonero dal servizio militare), 640 bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e 640 ter, secondo comma (frode informatica aggravata), si osservino, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di confisca obbligatoria dettate dall'art. 322 ter c.p., fa sì che tale misura possa trovare applicazione, alla stregua del primo comma di detto ultimo articolo, soltanto con riguardo a ciò che costituisce il profitto o il prezzo del reato, ovvero, in mancanza, con riguardo a beni per un valore corrispondente a tale prezzo (inteso come costituito dalle cose date o promesse per indurre l'agente a commettere il reato), con esclusione, quindi, delle cose che siano state soltanto il mezzo per la realizzazione dell'illecito, rimanendo altresì esclusa la possibilità di confisca di beni per un valore equivalente al profitto del reato, essendo questa prevista dal secondo comma dell'art. 322 ter solo con riferimento al delitto di cui all'art. 321 c.p.