(massima n. 1)
La confisca per equivalente disposta ai sensi dell'art. 640 quater c.p. (che richiama l'art. 322 ter c.p.) può riguardare contemporaneamente sia il prezzo che il profitto del reato presupposto (nella specie: truffa in danno di un ente pubblico), dovendosi intendere la "o" come congiunzione, ed essendo entrambi i predetti valori acquisiti in ragione dell'illecito commesso.