(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 316 bis c.p. (malversazione in danno dello Stato) e quello di cui all'art. 640 bis stesso codice (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) ben possono concorrere fra loro, atteso che la prima delle due norme anzidette, avendo come scopo quello di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche (frodi attuate non destinando i fondi ottenuti alle finalitā per le quali essi sono stati erogati), non postula che quelle prestazioni siano state ottenute con artifizi o raggiri, mentre questi ultimi sono necessari ai fini della configurabilitā dell'altro reato, consistente nel procurarsi con la frode prestazioni alle quali non si avrebbe diritto, ottenute le quali vi č soltanto l'eventualitā che esse vengano destinate a scopi diversi, cosė realizzandosi anche la violazione dell'art. 316 bis c.p.