(massima n. 1)
Fra il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall'art. 640 bis c.p., e quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, previsto dall'art. 316 ter stesso codice, non esiste un rapporto di genere a specie, ma esiste un rapporto di sussidiarietà, nel senso che la seconda di dette norme incriminatrici è destinata a coprire le aree che la prima lascerebbe libere da sanzione penale, come nel caso del mero mendacio, di per sé non idoneo ad integrare l'ipotesi della truffa.