(massima n. 1)
Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunitą europee, previsto dall'art. 316 ter c.p., con l'espressa salvezza dell'eventualitą che il fatto costituisca il pił grave reato di cui all'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), si configura, con riguardo all'ipotesi dell'«utilizzo» di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, a condizione che tale condotta non sia accompagnata da ulteriori malizie dirette all'induzione in errore del soggetto passivo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, respingendo un ricorso del P.M., ha ritenuto che correttamente fosse stato fatto rientrare nelle previsioni dell'art. 316 ter, comma secondo, c.p. sanzionate, in ragione dell'entitą della somma indebitamente percepita, solo in via amministrativa la condotta consistita nella presentazione, a sostegno di una richiesta di contributo della provincia per l'acquisto di un autoveicolo industriale, di una fattura recante l'indicazione di un prezzo maggiore di quello effettivo).