(massima n. 1)
Sussiste rapporto di specialitą tra l'ipotesi di reato di cui all'art. 316 ter (indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, introdotto dall'art. 4 della L. 29 settembre 2000, n. 300) e il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis); ne deriva che, allorché la condotta incriminata sia consistita nella semplice attestazione di fatti non conformi al vero, integrata dall'art. 316 ter ed il profitto conseguito dall'agente non raggiunga la soglia minima di punibilitą prevista dall'art. 316 ter, comma 2, la condotta contestata non ha pił rilievo penale e resta sanzionata solo in via amministrativa.