(massima n. 1)
Integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunitą europee, previsto dall'art. 316 ter c.p., e non quello di cui all'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), la condotta di mero mendacio (nella specie consistita nella presentazione di un'istanza tendente all'erogazione pubblica nella quale veniva rappresentato il possesso del requisito richiesto del cosiddetto reddito minimo, tacendo la disponibilitą di beni) non accompagnata da ulteriori modalitą ingannevoli.