(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 316 ter c.p. si configura nell'ipotesi di indebita percezione di erogazioni pubbliche conseguita dal mero utilizzatore o presentatore di documenti o dichiarazioni falsi o contenenti attestazioni contra verum circa la presenza dei presupposti per la pubblica sovvenzione, dovendo invece l'agente rispondere del pił grave reato di cui all'art. 640 bis c.p. laddove egli stesso sia anche l'artefice delle suddette falsitą (la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata fatta rientrare nella previsione dell'art. 640 bis c.p., e non in quella di cui all'art. 316 ter c.p., la condotta consistita nella presentazione, a sostegno di una richiesta di contributo comunitario per l'abbandono di superfici vitate, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietą rilasciata dall'agente, dalla quale risultava una superficie maggiore di quella reale, previa iscrizione dei vigneti per tale superficie al catasto vitivinicolo).