(massima n. 1)
Il reato di truffa aggravata ed il reato di frode fiscale (emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti) sono in rapporto di specialitā, perché l'uno si connota per l'evento di danno, consistente nel conseguimento di un indebito vantaggio, e l'altro č invece un reato di mera condotta e di pericolo, la cui consumazione prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, che specifica, come elemento finalistico, il dolo, con la conseguenza che, verificandosi l'assorbimento nel reato di frode fiscale di quello di truffa aggravata, č impedita l'applicazione della confisca per equivalente, non prevista dalla legge anche per la frode fiscale.