(massima n. 1)
L'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) configura un'ipotesi autonoma di reato e non una circostanza aggravante del reato di truffa, come può, in particolare, desumersi: a) dalla collocazione della fattispecie in un apposito articolo anziché all'interno dell'art. 640 c.p.; b) dalla previsione, a differenza di quest'ultimo, della sola pena detentiva, alla quale verrebbe incongruamente ad aggiungersi quella pecuniaria nel caso in cui, considerando il fatto come circostanza aggravante, concorressero circostanze attenuanti ritenute equivalenti o prevalenti; c) dall'estraneità all'ordinamento giuridico di ipotesi di circostanze aggravanti la cui presenza dia luogo all'eliminazione di una pena (che nella specie sarebbe quella pecuniaria) prevista congiuntamente ad altre per il reato non aggravato; d) dalla chiara volontà del legislatore, come emerge dai lavori preparatori della legge 19 marzo 1990, n. 55 (con la quale, tra l'altro, è stato introdotto l'art. 640 bis), di dar luogo ad un'autonoma fattispecie criminosa che comprendesse “quel terreno di illiceità costituito dalle truffe ai danni degli organismi comunitari”, fino ad allora perseguite con la previsione (rivelatasi insufficiente), dell'aggravante di cui all'art. 640 cpv., n. 1, c.p. (Mass. redaz.).