(massima n. 1)
L'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana non ha diritto ad ottenere la traduzione della sentenza "tout court" ma solo se ne faccia espressa richiesta, sulla base dei principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, che impongono agli Stati membri di assicurare la traduzione scritta dei documenti fondamentali per l'esercizio del diritto di difesa, ivi comprese le sentenze. (Fattispecie riferita al regime precedente al recepimento nell'ordinamento interno della citata normativa europea, avvenuto con il D.L. n. 32 del 4 marzo 2014, emanato successivamente ai fatti oggetto della decisione).