(massima n. 1)
Gli autonomi diritti all'impugnazione, attribuiti all'imputato e al difensore, trovano precisi limiti, al loro collegato esercizio, da una parte nell'attualità di decorrenza del termine, dall'altra nell'intervento del provvedimento sollecitato comunque da uno degli aventi diritto. Tale conclusione può essere riportata alla ipotesi, non direttamente considerata dalla normativa, di impugnazione proponibile dai due distinti difensori che l'art. 96 cod. proc. pen. consente all'imputato di nominare: anche nel caso in cui essi vengano ad operare con distinte impugnazioni, la loro attività è funzionalmente volta al medesimo risultato in favore dell'imputato, ma non può comportare la reiterazione della medesima impugnazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di inammissibilità della richiesta di riesame, avanzata dal secondo difensore dopo che il Tribunale medesimo aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal primo difensore).