(massima n. 1)
La contestualitą della vidimazione per autentica non costituisce requisito essenziale di affidabilitą dell'atto, se il professionista sia in grado autonomamente di attestare la genuinitą della sottoscrizione e la sua riconducibilitą al proprio assistito, attestazione di cui, con la sottoscrizione dell'atto si assume la responsabilitą. (Fattispecie relativa a mancanza di contestualitą tra sottoscrizione della procura speciale da parte dell'interessato e sua autenticazione da parte del difensore).