(massima n. 1)
L'art. 1066 c.c., in tema di possesso delle servitù, non subordina la tutela possessoria alla durata ultrannale dell'esercizio del potere di fatto corrispondente alla servitù, ma indica soltanto i criteri alla cui stregua debbono essere risolte le controversie relative alla misura ed ai modi di esercizio delle servitù. Quando sia esercitato un potere di fatto corrispondente al godimento di una servitù e sia sollevata l'eccezione che detto esercizio sia effetto di un atto di tolleranza del vero possessore, la contestazione dell'esistenza della tolleranza sposta la questione relativa oltre i limiti del giudizio possessorio, comportando un'indagine sull'esistenza stessa del diritto di servitù, con l'effetto di rendere operante il divieto di cui all'art. 705 c.p.c.