(massima n. 1)
Il reato previsto dall'art. 2 legge 23 dicembre 1986, n. 898 che punisce l'indebito conseguimento di contributi comunitari mediante la mera esposizione di dati o notizie falsi, deve ritenersi di carattere sussidiario rispetto a quello di truffa aggravata. Ne consegue che esso č configurabile solo quando il soggetto si sia limitato semplicemente ad una esposizione menzognera di dati e notizie, e non anche quando alle false dichiarazioni si accompagnino diversi ed ulteriori artifici o raggiri quali ad esempio la formazione e l'utilizzazione di falsi documenti che integrano, invece, il delitto di cui all'art. 640 bis c.p.