(massima n. 1)
Nella controversia inerente al possesso di servitù, l'estensione e le modalità di tale possesso vanno individuate, ai sensi dell'art. 1066 c.c., alla stregua della pratica dell'anno antecedente o dell'ultimo godimento, mentre non può trovare applicazione il criterio (sussidiario) posto dall'art. 1065 c.c., con riguardo al soddisfacimento del bisogno del fondo dominante che arrechi il minor aggravio per il fondo servente, trattandosi di disposizione inerente alla materia petitoria.