(massima n. 1)
In tema di imposta sulle successioni, la previgente disciplina di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (applicabile ratione temporis), non prevedeva — a differenza di quanto ora dispone l'art. 28, comma quinto, del D.L.vo 31 ottobre 1990, n. 346, per le successioni aperte a partire dall'1 gennaio 1991 — alcun onere a carico del chiamato all'eredità giacente, al fine dell'esonero dall'obbligo della dichiarazione. Pertanto, l'esistenza di una curatela, ai sensi dell'art. 528 c.c., inibiva al chiamato, ex art. 460, terzo comma, del codice medesimo, la presentazione della dichiarazione di successione — da ritenersi atto di natura conservativa —, con conseguente esclusiva legittimazione del curatore al compimento dell'atto medesimo. Ne deriva che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione da parte del curatore, è illegittima l'irrogazione della sanzione, prevista dall'art. 50 del citato D.P.R. n. 637 del 1972, a carico del chiamato, soggetto all'epoca non obbligato, in virtù dei principi di legalità e di personalità delle sanzioni amministrative tributarie introdotti dagli artt. 3 e 5 del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472, ed applicabili ai rapporti non definiti in base alla norma transitoria di cui all'art. 25 del D.L.vo medesimo.