(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, le cause di opposizione all'esecuzione proposte ex art. 615 cod. proc. civ. nei confronti della P.A. sono soggette alle regole contenute nell'art. 27 cod. proc. civ., e non a quelle di cui all'art. 25 dello stesso codice, restando devolute alla competenza del giudice nel cui circondario si trovano gli immobili oggetto dell'esecuzione, senza che assuma rilievo che l'opponente formuli una contestuale domanda di accertamento dell'usucapione del bene esecutato, trattandosi di domanda funzionalmente collegata all'esecuzione, e quindi rientrante tra i procedimenti per i quali l'art. 7 cit. esclude l'operativitą del foro erariale.