(massima n. 1)
Le somme erogate, ai sensi del d.l. 19 marzo 1981, n. 75 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219), a titolo di contributo per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, non sono soggette ad un vincolo di impignorabilitą assoluta, ma solo ad uno di destinazione, che ha lo scopo di evitare che le stesse siano aggredite da parte dei creditori del beneficiario e stornate dalle finalitą previste per la loro erogazione.