(massima n. 1)
In tema di domande nuove in fase di appello, nel rito del lavoro, l'erronea interpretazione di norme giuridiche può essere prospettata per la prima volta in fase d'impugnazione, non trattandosi di eccezione in senso proprio preclusa dall'art. 437 cod. proc. civ. Ne consegue che, nel caso in cui la domanda proposta in primo grado abbia avuto ad oggetto la condanna dell'istituto previdenziale alla corresponsione della pensione di anzianità, la richiesta, da parte dell'INPS in sede di gravame, di diversa decorrenza della prestazione pensionistica, è ammissibile, competendo al giudice, accertati i requisiti per la prestazione, determinarne la data di decorrenza, in applicazione dell'art. 59, comma 8, legge 27 dicembre 1997, n. 449.