(massima n. 1)
Nelle cause soggette al rito del lavoro, nel caso in cui sia la motivazione che il dispositivo della sentenza contengano il riconoscimento di un diritto, in una misura tuttavia non quantificata in dispositivo, si profila un "error in procedendo" che, qualora non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, consente, in sede di legittimitą, la decisione nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., dovendosi ritenere tale soluzione rispondente al principio di ragionevole durata del processo. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva riconosciuto il diritto ad una maggiorazione pensionistica sulla base di una anzianitą contributiva di 35 anni e nei limiti della decadenza triennale ex art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, omettendo tuttavia, in dispositivo, di quantificare le differenze spettanti sui ratei arretrati; in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello ed ha deciso la causa).