(massima n. 1)
La sentenza d'appello, che confermi il rigetto della domanda principale e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rigetti altresģ la domanda riconvenzionale accolta dal giudice di prime cure, nello statuire nuovamente sulle spese deve provvedere alla liquidazione di entrambi i gradi di giudizio considerando la sussistenza di una situazione di soccombenza reciproca.