(massima n. 1)
In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equitą, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia č inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto.