(massima n. 1)
E tempestiva la notifica dell'atto di appello che, tentata in pendenza del termine per impugnare, non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontą del notificante, e sia stata da questi tempestivamente rinnovata, a nulla rilevando che la seconda notifica si sia perfezionata dopo lo spirare del termine per l'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incolpevole la prima omessa notifica, invano tentata presso il domicilio eletto dei procuratori costituiti, valorizzando tanto la circostanza per cui, trattandosi di difensori esercenti in un circondario diverso da quello di assegnazione, sui medesimi gravava l'obbligo di comunicare i relativi mutamenti di domicilio, non conoscibili dalla controparte tramite la consultazione dell'albo professionale, quanto il fatto che, appena pochi giorni prima della tentata notificazione, la sentenza appellata era stata notificata, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare ex art. 326 cod. proc. civ., indicando come domicilio proprio quello studio legale).