(massima n. 1)
L'acquiescenza preclusiva dell'impugnazione ex art. 329 cod. proc. civ., è - anche nel processo tributario - soltanto quella successiva alla sentenza, sicché non è configurabile nell'ipotesi in cui la parte abbia dichiarato di "rimettersi al giudizio della commissione" circa un'avversa domanda, che, trattandosi di questione di puro diritto (per essere incontrastati i riferimenti in fatto della controversia), presuppone che la parte si attende dal giudice una pronuncia secondo giustizia, senza alcuna preventiva accettazione, né impedimento all'impugnazione. (Così statuendo, la S.C., nel confermare la legittimità di un avviso di liquidazione avente base in una precedente sentenza passata in giudicato, ha ritenuto non ravvisabile, nell'ammessa esistenza in fatto, in primo grado, da parte dell'amministrazione finanziaria - sul punto rimessasi alla decisione del giudice - della conciliazione intervenuta nel giudizio a monte, un'acquiescenza giuridicamente rilevante, riconoscendole, pertanto, l'interesse ad appellare la relativa statuizione ad essa sfavorevole).