(massima n. 1)
La proposizione dell'impugnazione tardiva ai sensi dell'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ. è idonea a fare venire meno il giudicato in precedenza formatosi, qualora il giudice del gravame la riconosca ammissibile, con la conseguenza che ove il giudizio d'impugnazione si estingua senza che sull'ammissibilità dell'appello sia intervenuta alcuna espressa pronuncia in tal senso, il giudicato non può che risalire al momento in cui sono scaduti i termini per l'impugnazione. (Fattispecie relativa alla Convenzione in tema di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze civili tra Italia e Argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987, ratificata con legge 22 novembre 1988, n. 532, che all'art. 22, par. 1, lett. d, subordina il riconoscimento all'assenza di altra sentenza dell'altro Paese fra le stesse parti avente lo stesso oggetto, senza che occorra, per negare il riconoscimento, che quest'ultima sentenza sia passata in giudicato).