(massima n. 1)
Qualora il promittente acquirente proponga nei confronti del promittente venditore l'azione ex art. 2932 cod. civ. e, nel contempo, ne chieda la condanna al risarcimento dei danni da inadempimento, il giudicato sulla domanda risarcitoria non si estende ai danni verificatisi in epoca successiva a causa del protrarsi della sottrazione del possesso, né spiega alcun effetto, diretto o riflesso, nei confronti dei successivi acquirenti del bene, rimasti estranei al procedimento.