(massima n. 1)
La soppressione delle USL non ne ha determinato l'estinzione della soggettivitą per i rapporti pregressi, in quanto la relativa legittimazione non viene trasferita alle neocostituite ASL, ma permane in capo alla gestione liquidatoria attuata dalla Regione, con la conseguenza che la proposizione dell'appello nei confronti di una USL, parte del giudizio di primo grado, essendo riferibile a tale gestione liquidatoria, impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.