(massima n. 1)
L'art. 2719 cod. civ., che esige l'espresso disconoscimento della conformitā con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, č applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformitā della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticitā di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformitā all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione.