(massima n. 2)
Nel rito del lavoro, la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove. Ne consegue che il ricorso privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto è affetto da nullità insanabile, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione di inammissibilità della domanda avanzata con un ricorso contenente più domande di regresso, avanzate dall'INAIL ex art. 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, proposte cumulativamente per prestazioni erogate in favore di ventuno lavoratori, con richiesta di condanna della società datrice di lavoro al pagamento di una cifra riferita al complesso delle prestazioni, senza specificare in relazione a ciascuna posizione lavorativa quali fossero le malattie professionali accertate, l'epoca di insorgenza delle malattie medesime, la percentuale di invalidità, la data di riconoscimento delle singole prestazioni e gli importi corrisposti, il nesso di causalità tra le mansioni da ciascuno rivestite e l'evento dannoso, né, infine, le specifiche norme di sicurezza violate).