(massima n. 1)
La citazione in giudizio notificata ad una societā giā incorporata in un'altra č nulla per inesistenza della parte convenuta, ma tale nullitā, rilevabile d'ufficio, resta tuttavia sanata per effetto della costituzione in giudizio della societā incorporante, indipendentemente dalla volontā e dall'atteggiamento processuale di questa, atteso che la "vocatio in ius" di un soggetto non pių esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui č affetta la "vocatio" mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che č sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto.