(massima n. 1)
La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) č affetta da nullitā sanabile ai sensi dell'art. 161, primo comma, c.p.p., trattandosi di sosttoscrizione insufficiente non mancante, la cui sola ricorrenza comporta la non riconducibilitā dell'atto al giudice, mentre una diversa interpretazione, che accomuni le due ipotesi con applicazione dell'art. 161, secondo comma, c.p.c., deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della ragionevole durata.