(massima n. 1)
In virtł dell'equiparazione funzionale tra l'ufficiale giudiziario ed il messo del giudice di pace (gią messo di conciliazione), contenuta nell'art. 34 della legge 15 dicembre 1959, n. 1229, la notifica effettuata da quest'ultimo, in difetto assoluto dell'autorizzazione del presidente della corte d'appello, non č inesistente ma č affetta da nullitą, sanabile non solo a seguito della costituzione della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova della avvenuta comunicazione dell'atto al notificato.