(massima n. 1)
Qualora sussistano pił comunioni, derivanti da titoli diversi, ciascuna di esse comporta il compimento di distinte operazioni divisionali in ordine alle quali non sussiste il litisconsorzio necessario tra i partecipanti alle diverse comunioni, essendo quello previsto dall'art. 784 c.p.c. limitato ai compartecipanti alla comunione derivante da un determinato titolo, senza possibilitą di una sua estensione a soggetti che della relativa comunione non fanno parte.