(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione qualora il ricorrente non abbia provveduto, in esecuzione del provvedimento emesso dalla stessa corte, all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi legittimi che siano stati parte del giudizio di merito avente ad oggetto le azioni di petitio hereditatis e di divisione ereditaria.